La Legge 3 2012

Premessa

Essere a conoscenza delle tutele che la legge mette a disposizione di chi è in difficoltà è la base per iniziare un percorso di rinascita finanziaria.

Noi di Azzeradebiti sappiamo che non è facile essere sempre aggiornati, soprattutto se non si è specialisti del settore. Ecco perché, sulla base della nostra lunga esperienza nella risoluzione dei problemi di debito, riteniamo doveroso far conoscere la Legge 3 2012, riformata nel 2022.

In pochi passi ti spiegheremo tutto il necessario per essere libero dai debiti ed eventualmente non lasciarli in eredità ai tuoi familiari.

Importanti novità: la riforma Legge 3 2012

Prima di approfondire che cos’è la Legge 3/2012 e come può esserti d’aiuto, chiariamo che nel 2022 è entrato in vigore il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con Decreto Legislativo 83/2022, (in applicazione della Legge n.155 del 2017). Questo ha sostituito la Legge 3/2012 con l’obiettivo di trattare in un unico corpo normativo il fallimento dell’imprenditore e il sovraindebitamento del consumatore o privato cittadino.

Si tratta di una riforma integrale della legge sul sovraindebitamento e della legge fallimentare.

Perché è nata la Legge 3 del 2012

La legge 3/2012, entrata in vigore nel 2015 e soprannominata “legge salva suicidi”, ha rappresentato la soluzione per le persone che versavano in gravi condizioni economiche – ovvero in uno stato di sovraindebitamento – e non riuscivano a pagare e a sostenere i debiti accumulati nel corso del tempo.

Attraverso questa legge, ora aggiornata, è possibile:

– cancellare totalmente i debiti;

– salvare la propria casa ed il proprio denaro da eventuali pignoramenti;

– evitare il tracollo della propria impresa.

La Legge 3 del 2012 è nata infatti per ridurre o cancellare l’ammontare dei debiti verso le banche, le finanziarie, le società di recupero crediti ma anche verso lo Stato. Si potrà infatti beneficiare della riduzione del valore del debito e di un eventuale piano di rateizzazione basato su quanto realmente la persona può sostenere. In casi particolari e specifici, si potrà addirittura ottenere la cancellazione totale del proprio debito.

Cosa significa sovraindebitamento

Lo “stato di sovraindebitamento” è definito dalla stessa legge all’art. 6 come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

In parole povere, il sovraindebitamento è la condizione di crisi o insolvenza in cui si trovano alcuni soggetti che non riescono a risanare i propri debiti con banche, società finanziarie, pubbliche amministrazioni, fornitori e privati.

A chi si rivolge la Legge 3 /2012

La Legge 3 2012 è nata come soluzione ai debiti dei soggetti che non potevano “fallire”, cioè non potevano fare ricorso alla legge fallimentare, applicabile solo a società commerciali (come spa, srl).

Questi soggetti sono in pratica le persone fisiche, le persone che non hanno un’attività d’impresa, o anche le piccole imprese come i bar, i ristoranti, ma anche tutti gli agricoltori che erano esclusi dalla legge fallimentare, indipendentemente dai volumi dell’azienda agricola, oppure le associazioni culturali o sportive.

In buona sostanza, possono appellarsi alla Legge 3/2012:

– i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici,

– gli imprenditori agricoli,

– i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono a far fronte,

– gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative;

Prima dell’ingresso della Legge 3/2012 questi soggetti non potevano in alcun modo liberarsi dai propri debiti.

Tutte le altre attività non commerciali, liberi professionisti o semplici cittadini, non avevano alcuna possibilità di estinguere i propri debiti e molti purtroppo a causa di questo motivo e della pressione dei creditori finivano per compiere gesti estremi. Per questo la legge 3 2012 è detta anche “salva suicidi” proprio perché ha risolto tante situazioni di grave crisi economica.

Azzeradebiti ha già risolto numerosi casi derivanti da problemi di sovraindebitamento di soggetti non fallibili.

Requisiti per aderire alle previsioni della Legge 3/2012

Per rivolgersi a quanto stabilito la Legge 3/2012, riformata dal nuovo Codice, è necessario essere:

– in uno stato di insolvenza;

– in uno stato di sovraindebitamento;

– un soggetto che non può avere accesso al fallimento e ora alla liquidazione giudiziale.

Quali debiti rientrano nella legge sul sovraindebitamento

Le tipologie di debito che possono essere cancellate o rateizzate grazie alla Legge 3/2012 sono:

– debiti con banche e finanziarie in genere (quali mutui, prestiti personali, …);

debiti verso fornitori, privati (quali ad esempio i debiti di condominio);

debiti verso le Pubbliche Amministrazioni (quali Agenzia delle Entrate, Enti statali).

I soli debiti che non rientrano in questa legge e quindi NON possono essere eliminati sono quelli di mantenimento come ad esempio gli alimenti non pagati al coniuge.

Le procedure della Legge 3 2012 per uscire dal sovraindebitamento

La legge Legge 3/2012 prevede 4 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

– Accordo di composizione della crisi, ora sostituito dal Concordato minore riservato alle persone giuridiche;

– Piano del consumatore, ora sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti riservato alle persone fisiche;

– Esdebitazione del debitore incapiente, riservato alle persone fisiche in stato di indigenza;

– Liquidazione controllata del patrimonio.

Accordo di composizione della crisi

Attraverso questa procedura, con l’aiuto di un professionista, è possibile concordare con tutti i creditori l’importo, le modalità ed i tempi di pagamento dei debiti. Il piano economico-finanziario depositato – redatto in funzione delle possibilità del debitore – doveva ricevere con la vecchia legge il consenso del 60% dei creditori, mentre ora, con la nuova procedura, è sufficiente il consenso del 50%.

L’Accordo di Composizione della Crisi richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

– redazione di un piano economico finanziario sostenibile dal debitore che appunto preveda modalità di pagamento e scadenze;

– garanzia di pagamento integrale per i tributi UE, IVA e ritenute fiscali;

– firma del credito privilegiato dell’OCC;

L’iter dell’ Accordo di Composizione della Crisi si sviluppa in questo modo:

– il professionista deposita il piano redatto con il consenso del debitore;

– viene nominato l’Organo di Composizione della crisi che insieme al professionista perterà il piano dinanzi al giudice;

– il giudice del tribunale competente fissa l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori;

– se l’accordo viene raggiunto, il Giudice omologa l’ Accordo di Composizione della Crisi e ne ordina la pubblicazione;

– se non viene raggiunto, chiusura della procedura o conversione in liquidazione.

Piano del consumatore

È la procedura più semplice, veloce e vantaggiosa, poiché richiede il solo parere del giudice. Anche in questo caso è necessario redigere un piano economico-finanziario tenendo in considerazione la situazione patrimoniale e le possibilità del debitore, ma NON è prevista l’approvazione del 60% dei creditori.

Tuttavia, solo se sei considerato un consumatore puoi beneficiarne.

Nel caso del Piano Del Consumatore è necessario:

– redigere con l’aiuto di un professionista un piano economico finanziario sostenibile con i medesimi contenuti previsti per l’accordo di sovraindebitamento;

– procedere al deposito presso l’organismo di composizione della crisi (OCC);

– verificare la fattibilità e l’idoneità del piano

Se il giudice valuta in positivo viene omologato il piano (NON è previsto il voto dei creditori) e si procede con la pubblicazione.

È prevista la possibilità della conversione in liquidazione.

Liquidazione controllata del patrimonio

Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore.

Si può intraprendere solo nei seguenti casi:

– istanza del debitore in alternativa o in subordine delle altre due tipologie di procedura;

– conversione di una delle due procedure sopra citate su istanza del debitore o di un creditore che avviene in caso di:

• annullamento dell’accordo di composizione;

• cessazione di diritto (mancato o ritardato pagamento Erario);

• risoluzione di una delle due procedure sopra citate per cause strettamente imputabili al creditore.

La procedura della liquidazione controllata si articola in questo modo:

– con l’aiuto di un professionista viene redatta e depositata l’istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC);

– viene poi depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura;

– il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;

– viene aperta la procedura di liquidazione.

La liquidazione vera e propria invece si declina nelle seguenti fasi:

– decreto di apertura liquidazione;

– programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, – – liquidazione di crediti e beni, riparto finale);

– decorsi 4 anni (dopo la riforma solo 3), la procedura può avere termine;

– approvazione conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;

– esdebitazione per il debitore persona fisica.

Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione a costo zero è riservata al “debitore incapiente”.

É così definita la persona che “non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.

Le utilità, la cui assenza è richiesta ai fini della concessione del beneficio, ed il cui sopravvenire nei successivi quattro anni determina, a date condizioni, la persistenza dell’obbligo di pagamento, potranno quindi consistere in beni, mobili o immobili, in crediti, anche futuri, nei vantaggi che possono conseguire al proficuo esercizio di azioni; ne restano esclusi i finanziamenti.

La valutazione dello stato di incapienza deve poi essere compiuta non solo all’attualità, ma anche in visione prospettica: l’incapienza deve sussistere pure “in prospettiva futura”. Non sono, tuttavia, precisati né l’arco temporale di riferimento né la natura assoluta ovvero relativa di tale valutazione: la norma non dice, infatti, se tale prognosi debba essere espressa in termini di certezza o quasi certezza, tenendo conto dell’età, formazione culturale e professionale del debitore, della sua pregressa esperienza lavorativa, etc., ovvero in termini più blandi e relativi, consentendo così di considerare incapiente non solo il debitore del tutto privo di capacità lavorativa o le cui possibilità di rioccupazione siano affatto esigue, ma anche quello privo all’attualità di un reddito nonché di una prossima e concreta possibilità di occupazione o rioccupazione, sempre che egli non sia rimasto inerte ma si sia attivamente adoperato al fine di porre termine al proprio stato di disoccupazione.

La liquidazione vera e propria infine si declina in fasi simili a quella precedentemente trattata.

Quando non si applica la Legge 3 2012

I benefici della Legge 3/2012 non possono essere applicati per chi:

è soggetto a procedure concorsuali – procedure attivate in caso di insolvenza dell’imprenditore commerciale – diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012 (es. fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc);

ha già fatto ricorso nei 5 anni precedenti a una delle procedure di cui alla Legge 3/2012 ovvero alle procedure di composizione della crisi;

ha subito, per cause imputabili al debitore, un provvedimento di impugnazione e risoluzione dell’accordo (art. 14) o revoca e cessazione effetti del piano del consumatore (art. 14 bis);

ha presentato una documentazione che non consente la completa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

ha fatto ricorso abusivo al credito: ovvero se hai commesso una truffa nei confronti del creditore simulando lo stato di insolvenza e fallimento.

Sei un consumatore privato? Un libero professionista? Una piccola impresa? Un’azienda agricola? Una start-up?

Sei sommerso dai debiti? Sei continuamente pressato dai tuoi creditori? Hai paura di rimanere bloccato in questa situazione?

La legge 3 2012 è nata per aiutarTi e noi di Azzeradebiti rappresentiamo una possibile soluzione verso l’uscita dal tunnel dei debiti in cui sei entrato!

Inoltre, attraverso le procedure di sovraindebitamento sopra descritte è possibile:

– sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste immobiliari, fermi amministrativi, etc.);

– bloccare le cessioni del quinto dello stipendio;

– stralciare i finanziamenti contratti con banche, società di leasing, finanziarie e società di credito al consumo;

– pagare parzialmente i debiti chirografari (ovvero i debiti non garantiti);

cancellare il proprio nominativo dalle banche dati (Crif, Experian, Ctc …) con la possibilità di accedere nuovamente al credito al termine della procedura.

COSA FARE?

Non lasciarti sopraffare dall’ansia per paura di non riuscire a garantire un futuro alla tua famiglia o ai tuoi dipendenti, di perdere la casa o la tua azienda. Puoi dare una svolta alla tua vita e stravolgere la situazione attuale grazie alla L. 3/2012 aggiornata e ai professionisti giusti che ti offrono una soluzione e un aiuto concreto al problema dei troppi debiti a cui pensi ogni singolo giorno.

Contattaci, Ti offriremo una soluzione dedicata per risolvere al 100% ogni tuo problema!

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